Può capitare che l’amministratore di un condominio si opponga all’installazione dell’antenna negando l’accesso al tetto all’installatore Consulsat
Ricordiamo che installare un’antenna è diritto del cittadino e che sia la legge che la giurisprudenza si esprimono in tal senso.
Per aiutare i clienti ed i partner, l’ufficio legale di Consulsat ha preparato una guida sul “Diritto d’antenna”.
Confidiamo che essa possa risultare utile per facilitare la richiesta di autorizzazione all’installazione di apparati radio/antenne in spazi privati, comuni o condominiali
La guida è disponibile, qui di seguito:
Diritto d’antenna: vademecum legale
Il presente documento è stato elaborato dall’ufficio legale di CONSULSAT per supportare clienti e partner CONSULSAT
eventualmente alle prese con difficoltà a ricevere autorizzazione all’installazione di apparati radio/antenne e relativi
accessori infrastrutturali in spazi, privati o comuni, condominiali.
1. Introduzione
La norma fondativa da cui discende l’impianto legale qui presentato è costituzionale ed è il diritto di
informazione.
Il diritto alla libera manifestazione del pensiero “con ogni mezzo di diffusione” è garantito, infatti, dall’articolo
21 della Costituzione italiana. In questi mezzi sono naturalmente compresi quelli di telecomunicazione: al diritto
di “parlare” corrisponde anche quello di “ascoltare” e per questo le relative antenne (come quelle di CONSULSAT, ma
anche ad esempio televisive e radiofoniche) hanno ricevuto dalle leggi una tutela del tutto particolare, che le
“protegge” perfino dai contrastanti interessi degli abitanti in un condominio.
2. Installazione di apparati radio
I principi cardine della dottrina, di seguito esposti, costituiscono l’applicazione della normativa emessa in
materia di antenne e precisata tanto dalla legge quanto dalla giurisprudenza.
Di base, il diritto all’installazione di antenne ed accessori – sia esso configurabile come diritto soggettivo
autonomo che come facoltà compresa nel diritto primario all’informazione e diretta alla attuazione di questo –
è limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di
menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del
proprio immobile.
I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono, quindi, opporsi all’installazione nella loro
proprietà di “aerei” esterni (così vengono denominati le antenne nella normativa) destinati al funzionamento di
apparecchi appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, purché siano rispettati i limiti previsti:
a) le installazioni devono essere eseguite in conformità alle norme contenute nell’articolo 78 del R.D. 2295 del
3 Agosto 1928;
b) le installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione e
non devono arrecare danni alla proprietà medesima oppure a terzi;
c) il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione anche se questo
comporta la rimozione oppure il diverso collocamento dell’antenna senza essere tenuto a versare all’utente
dell’antenna stessa alcuna indennità; a tal fine, il proprietario deve però avvertire preventivamente l’utente che
deve provvedere, a propria cura e proprie spese, a rimuovere o collocare diversamente l’antenna.
La legge non impone, dunque, una servitù, ma si limita all’attuazione di un diritto, a favore di tutti gli abitanti
dell’edificio, all’installazione e alla manutenzione degli impianti, anche quando gli altri abitanti sono contrari; dal
momento che tale diritto ha contenuto personale (e non reale), il titolare di esso può essere, oltre al
condomino, anche il conduttore e il comodatario; tale diritto non spetta, invece, a chi non abita nell’edificio. Il
diritto di installare apparecchi di antenna radio televisivi, costituisce un diritto soggettivo perfetto, di natura
personale, condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, ma non nei confronti dei proprietari obbligati,
rispetto ai quali la legge si limita a imporre al titolare del diritto di impianto che l’installazione non debba
impedire in alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla
proprietà medesima.
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Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà della maggioranza dei
condomini) un’antenna centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare
un’antenna autonoma, l’assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa
pregiudichi l’uso del terrazzo (o comunque della parte comune) da parte degli altri condomini o arrechi
comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni.
Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti l’installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza
che il condomino leso può fare accertare il proprio diritto all’installazione stessa, anche se abbia agito in
giudizio oltre i termini previsti dall’articolo 1137 del Codice Civile o, essendo stato presente all’assemblea,
senza esprimere voto favorevole alla delibera, o non abbia manifestato espressamente la propria opposizione
alla delibera stessa.
In un edificio in condominio, anche se dotato di antenna centralizzata, né l’assemblea dei condomini, né il
regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto
comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo verrebbe a essere menomato il diritto di ciascun
condomino all’uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso.
L’assemblea dei condomini e il regolamento da questa approvato non possono vietare l’installazione di singole
antenne, in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene a
essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà
comune dello stesso.
3. Manutenzione (ivi compresi sostituzione e smontaggio) di apparati radio già installati
Il difetto di manutenzione dell’antenna televisiva è suscettibile di creare pericolo nella statica dell’antenna
medesima, pregiudicando la ricezione e compromettendo il diritto all’informazione per cui è legittima la
richiesta di tutela in via d’urgenza ex articolo 700 Codice Procedura Civile, da parte del locatore che sia
impedito alla manutenzione predetta dal conduttore.
Il D.P.R. n.156 del 29 Marzo 1973 ha stabilito che i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il
consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove
non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Ne consegue che il proprietario o il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al
passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare
le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. Le antenne (i cavi, ed ogni altra installazione) però devono
essere installati con modalità tali da non impedire il libero uso della proprietà, né arrecare danno alla proprietà
medesima o a terzi.
Deve ritenersi nulla – e quindi impugnabile – ogni disposizione (contenuta in contratti, regolamenti
condominiali, regolamenti comunali) in contrasto con queste norme. Il proprietario esclusivo (o il condominio)
devono tollerare l’accesso dei tecnici per lo svolgimento delle operazioni di installazione o riparazione
dell’impianto.